residenze psichiatriche

CONCA: “EMILIANO MODIFICHI URGENTEMENTE IL RR 7/2002 SULLE RESIDENZIALITA’ PSICHIATRICHE”

Il consigliere Mario Conca ha scrive al presidente ed assessore alla sanità Michele Emiliano e al capo dipartimento Vito Montanaro. 

Di seguito il testo della nota.

In qualità di consigliere, ho ricevuto segnalazione da parte degli O.P.I. della Provincia di Taranto, Lecce e Foggia della scarsa attenzione rivolta dalla Regione Puglia alle istanze degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e del mancato rispetto istituzionale relativamente al non coinvolgimento degli stessi nella realizzazione dei regolamenti regionali sui servizi sanitari e socio-sanitari.

 

Le rimostranze degli O.P.I. sono risvolte principalmente al Regolamento regionale sulle residenzialità psichiatriche (reg. reg. 7/2002) che deve prevedere la presenza h 24 dell’infermiere e sulle residenzialità psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato il cui coordinamento deve essere affidato all’infermiere.

Nello specifico gli O.P.I. hanno segnalato che nelle C.R.A.P. dedicate ai pazienti autori di reato, il coordinamento delle struttura deve essere affidato all’infermiere, in quanto nelle residenzialità psichiatriche de quo, si pone non solo il problema della somministrazione della terapia farmacologica (di esclusiva competenza infermieristica), ma anche dell’approvvigionamento e della conservazione dei farmaci, della gestione degli stupefacenti,  nonché di tutto quello relativo ai dispositivi sanitari ad esclusivo uso infermieristico, che sono di competenza del coordinatore infermieristico.

In merito alle residenzialità psichiatriche gli O.P.I. hanno segnalato ripetutamente che l’attuale regolamento regionale (R.R. 7/2002), prevede tra i requisiti organizzativi per il funzionamento delle strutture di riabilitazione psichiatrica la presenza indistintamente di “collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali”.

Tale determinazione comporta una commistione di ruoli tra infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione ed assistenti sociali, rendendo solo eventuale la presenza della figura dell’infermiere, ponendosi con tutta evidenza in contrasto con la legislazione nazionale (legge 42/99, legge 251/2000, legge 3/2018 e il D.M. 739/94).

Il R.R. 7/2002 non tiene conto, con tutta evidenza, delle specificità delle singole professioni, dei relativi profili professionali (D.M. 739/94, D.M. 520/98, D.M. 182/2001 e legge 84/1993) e degli ambiti di competenza.

Il Ministero della salute già nel 2009 attraverso la Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, aveva previsto negli standard qualificanti delle strutture residenziali psichiatriche la necessaria presenza del personale infermieristico per le diverse tipologie di strutture (a seconda dell’intensità delle prestazioni caratterizzanti la struttura h 12 o h 24) e semi-residenziali (nelle quali lo staff deve contare la presenza di almeno un infermiere).

Il Ministero della salute, oggi, con la circolare n. 0014314-23/04/2020-DGPRE-DGPRE-P della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria nella sezione relativa alle strutture residenziali psichiatriche e Rems, nel disporre la sorveglianza sanitaria giornaliera dei pazienti residenti attraverso la rilevazione della temperatura corporea (una volta al giorno) e della presenza di possibili sintomi COVID-19 , prevede che tali dati vengano tracciati sulla cartella infermieristica, presupponendo la presenza obbligatoria dell’infermiere nelle CRAP Reg. Reg. 7/2002 e ovviamente del coordinatore infermieristico nelle CRAP dedicate ai pazienti autori di reato quale responsabile della tenuta della cartella infermieristica.

Sempre nella stessa circolare, il Ministero della salute utilizza il termine “somministrazione delle terapie” e non quello di “auto-somministrazione delle terapie” adoperato dalla Regione Puglia per giustificare il palese errore nella formulazione del Regolamento regionale sulle residenzialità psichiatriche 7/2002 in vigore in Puglia e mai modificato dal 2002, e quindi legittimare l’assenza della figura infermieristica in forma obbligatoria nelle CRAP.

Alla luce di quanto suddetto, si chiede di procedere alla modifica urgente del Regolamento regionale sulle residenzialità psichiatriche introducendo la presenza obbligatoria dell’infermiere per tutte e 24 le ore di assistenza e di modificare la delibera di Giunta regionale n. 522 del 08/04/2020 affidando il coordinamento della struttura all’infermiere in considerazione delle peculiarità delle prestazioni erogate nella struttura.

Leggi la nota sulla rassegna stampa del consiglio regionale.

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