#ANAC #NOMINE #SpecialistaInPoltrone
Per una volta devo complimentarmi con #Emiliano, in fatto di #poltrone non ha avversari, è un vero numero uno. #Nomine sempre #discutibili, #immeritocratiche e funzionali al collaudato sistema delle #accozzaglie elettorali che non gli consente di governare ma solo di fregare i #pugliesi. Con la nomina di #Spina a #Innovapuglia, il #magistrato in aspettativa, si è davvero superato, visto che parebbe aver disatteso anche la Legge #Severino. Per fugare ogni dubbio abbiamo presentato esposto all’#Anac, staremo a vedere…in calce i dettagli!
Ho presentato esposto all’ANAC per chiedere chiarimenti sulla nomina dell’ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina a consigliere della società InnovaPuglia, ai sensi dell’art 12 del Dlgs 39/2013.
Una nomina che risale al 28 luglio del 2017, quando Spina era formalmente ancora sindaco di Bisceglie e per questo l’incarico sarebbe stato inconferibile in base al decreto legislativo 39 del 2013 che all’art 12 stabilisce che “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti”, come appunto Bisceglie, e all’art. 7 vieta a chi nei 12 mesi precedenti sia stato componente della Giunta o di un Consiglio di un Comune oltre i 15mila abitanti, come nel caso del Comune di Bisceglie, di assumere «gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”. L’avvocato Spina era anche già Presidente del GAL Ponte Lama, ente di diritto privato in controllo pubblico della Regione Puglia.
“Oggi apprendiamo da “La Gazzetta del Mezzogiorno” di nuovi particolari su questa nomina, sulla quale vogliamo fare la massima chiarezza. Per questo chiediamo all’Anac un parere sulla legittimità della nomina e sulla eventuale revoca. Addirittura sembrerebbe che Emiliano pur di nominare Spina sia andato contro quanto stabilito da una delibera di Giunta da lui stesso firmata sulle “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”. Se tutto questo fosse confermato ci sarebbero pesanti conseguenze, dal momento che sempre il decreto legislativo 39 del 2013 stabilisce che “ i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possano per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza” Andremo avanti per ricostruire tutti i tasselli di questa vicenda: Emiliano non può continuare a usare Agenzie e società in house come poltronifici utili solo per la sua campagna elettorale”
Ø AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ROMA (protocollo@pec.anticorruzione.it)
OGGETTO: Segnalazione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi – conferimento incarico membro CdA della società in house InnovaPuglia all’Avv. Francesco Spina
Il sottoscritto Mario Conca, Consigliere Regionale della Puglia eletto con il Movimento 5 Stelle
PREMESSO CHE:
– InnovaPuglia S.p.A. è società in house a socio unico Regione Puglia;
– con deliberazione n. 1225 del 28/07/2017 la Giunta Regionale pugliese ha designato per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.: il Prof. Fabrizio D’Addario, nato a Bari il 25 febbraio 1967, con la carica di presidente; l’Avv. Alessandra Lopez, nata a Bari l’8/07/1974; l’Avv. Francesco Spina, nato a Bisceglie il 4/03/1967;
– in particolare l’Avv. Spina ha rivestito la carica di Sindaco del Comune di Bisceglie (oltre 54.000 abitanti) fino ad agosto 2017, sì che nel caso doveva trovare applicazione l’art. 7 D. lgs. 39/2013 secondo cui “ A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale……….”;
– lo Statuto della Società InnovaPuglia (che si allega) all’art. 13 statuisce espressamente che “l’organo amministrativo…è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società…”, essendo tra l’altro chiamato ad esprimere gli indirizzi generali di gestione, approvare il bilancio di previsione ed i programmi di attività;
– i membri del Consiglio di Amministrazione hanno quindi funzioni di amministrazione in senso stretto nonché gestionali dirette;
– ad avviso dello scrivente sussiste nel caso l’ipotesi di inconferibilità dell’incarico di cui alla succitata norma.
Tutto ciò premesso
Chiede
l’attivazione delle procedure e dei compiti di vigilanza nonché l’adozione delle determinazioni di competenza dell’Autorità in indirizzo.
Si resta a disposizione per chiarimenti e si indica per l’invio di eventuali comunicazioni l’indirizzo pec di inoltro della presente segnalazione.
Si desidera essere informati nell’ipotesi di archiviazione della segnalazione.
Con osservanza.
Mario Conca
Bari, lì 14 giugno 2019
Allegati:
– Statuto Innovapuglia 22 dicembre 2016;