Accreditamento di strutture per persone affette da sindrome dello spettro autistico. Conca (M5S) chiede di rivedere la procedura
Rivedere la procedura in materia di autorizzazione alla realizzazione e accreditamento di strutture residenziali o semiresidenziali per la presa in carico di persone affette da Sindrome dello spettro autistico. È quanto chiede il consigliere del M5S Mario Conca in una interrogazione diretta al Presidente/Assessore alla Sanità Michele Emiliano.
“Ho analizzato – continua il pentastellato – i regolamenti regionali in materia, le deliberazioni di Giunta Regionale e gli atti dirigenziali consequenziali, oltre ad aver sentito alcuni autorevoli attori di questo mondo complesso, per giungere ad un’amara conclusione: la procedura attuata dagli organi istituzionali deputati all’accreditamento e al rilascio delle autorizzazioni presenta delle evidenti lacune che mettono a rischio la qualità del servizio erogato, con tutte le gravissime conseguenze del caso. Le innumerevoli delibere e note di chiarimento denotano le mancanze e la contraddittorietà del regolamento ed hanno quindi lasciato margine di discrezionalità agli uffici regionali e ai Comuni. Per questo ho chiesto al Presidente Emiliano, anche e soprattutto nella sua qualità di Assessore alla sanità e a tutte le Direzioni, Servizi e Uffici intervenuti nella procedura, che la stessa sia meglio chiarita e resa pubblica in ogni passaggio, compreso le interlocuzioni interne tra Dipartimento della Salute regionale e Direttori Generali delle AASSLL. Nel frattempo chiedo il ritiro in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 delle determine dirigenziali già emanate e le propedeutiche modifiche regolamentari”.
Una interrogazione che nasce anche dopo il confronto con le associazioni e le famiglie delle persone affette da Sindrome dello spettro autistico (ASD), tesa a tutelare il delicatissimo materiale umano in questione.
“Abbiamo registrato – prosegue Conca – le perplessità e i timori delle strutture interessate, ad erogare questo importante servizio per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Da qualche settimana, il Dipartimento della Salute della Regione Puglia sta rilasciando ai Comuni i pareri di compatibilità per le autorizzazioni alle realizzazioni. La procedura avrebbe dovuto garantire una distribuzione territoriale rispondente al reale fabbisogno della cittadinanza; la qualità dei servizi erogati e, ovviamente la massima trasparenza, purtroppo però ritengo che già in questa prima fase di accreditamento non sia andata proprio così e questo non è più tollerabile Mi auguro che, prima che si consumi un danno a carico della particolare e delicata utenza che si rivolgerà a tali servizi, il Presidente Emiliano e tutto l’apparato burocratico-amministrativo regionale ci diano ascolto e mostrino ai cittadini pugliesi che anche in questa regione si punta alla trasparenza amministrativa, alla qualità del servizio erogato e, quindi – conclude – alla salvaguardia della salute delle persone”.
Qui di seguito l’interrogazione integrale:
Al Presidente del Consiglio della
Regine Puglia
MARIO COSIMO LOIZZO
S E D E
Al Presidente della Giunta Regionale e
Assessore alla Sanità
Dott. Michele Emiliano
OGGETTO: procedure di autorizzazione e accreditamento di cui all’art. 10, Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n.9 (realizzazione di moduli/centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi, centri socio-educativi e riabilitativi diurni e comunità residenziali socio-educative-riabilitative, di cui agli art. 4, 5 e 6 del R.R. n. 9/2016).
Il sottoscritto Consigliere Regionale Mario Conca
Premesso:
- Il R.R. 8 luglio 2016 n.9, all’art. 2, punto 14 chiarisce che gli adolescenti e preadolescenti con ASD e con gravi disturbi del comportamento possono anche essere inseriti, per periodi medio-brevi, nelle strutture terapeutiche, residenziali o semiresidenziali, ex Regolamento Regionale n. 14/2014 e che quest’ultimo, all’art.1, punto 2, lettera B e all’art. 2, punto 2, lettera B, prevede tra i destinatari della presa in carico i soggetti affetti da ASD, offrendo così, una chiara indicazione agli organi deputati (compreso AA.SS.LL.) in ordine alla circostanza che il fabbisogno complessivo del territorio doveva tener conto della presenza/individuazione di tali strutture quando andava a definire la distribuzione territoriale complessiva, integrandola con le strutture di cui al R.R. 8 luglio 2016 n. 9, così come sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- Il R.R. 8 luglio 2016 n.9, art. 4 sancisce che i moduli/centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi devono essere gestiti da soggetti che abbiano maturato una esperienza in campo riabilitativo, sanitario, oppure gestiti da soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli autistici da almeno 3 anni;
- Il R.R. 8 luglio 2016 n. 9 , agli art. 5 e 6, rispettivamente relativi ai centri socio-educativi e riabilitativi diurni e alle comunità residenziali socio-educative-riabilitative, nulla dice a proposito della esperienza pregressa;
- Nella successiva delibera GR n. 1667/2016, richiamata poi nella determinazione del dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta 18 maggio 2017 n. 115, è dato leggere che “in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con disturbi dello spettro autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale in presenza di un fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduta dalla valutazione, da parte della sezione SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti servizi delle Asl”;
- Che quindi non è dato comprendere le ragioni della mancata previsione dell’esperienza pregressa con riferimento alle strutture di cui agli art.. 5 e 6 del RR 9/16, e ciò tanto più se si considera la maggior complessità assistenziale residenziale e semiresidenziale rispetto a quella ambulatoriale;
- Che peraltro per le strutture di cui all’art. 4 con determina dirigenziale n. 115 del 18.5.17 è stato stabilito che il triennio di riferimento è quello relativo agli anni 2013-2014 e 2015 e non quindi quello anteriore alla data di presentazione dell’istanza, con ciò modificando quanto stabilito nel RR n. 9/16 citato, mentre nella medesima determina dirigenziale il requisito dell’esperienza quinquennale delle strutture accreditate e contrattualizzate fa riferimento al periodo 2012-2016, includendo quindi anche il 2016;
- L’art. 8 ter, comma 3, D.LGS n. 502/92 e la DGR n. 2037/2013 prevedono che la verifica di compatibilità dei progetti da parte della Regione sia effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale e, quindi, territoriale senza mai citare il “territorio comunale”;
- Che la L.R. n. 9/2017, prevede all’art. 7, che il parere di compatibilità regionale venga rilasciato “sentita l’azienda sanitaria interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale” e che tale tipologia ben può essere integrativa di quella, come succitato, prevista dal R.R. 8 luglio 2014, n. 14; che quindi l’indicazione “sentita la ASL” non significa affatto consentire alla stessa di individuare un ordine di preferenza dei comuni ove ubicare le strutture come erroneamente richiesto con PROT. N. AOO/183/3810 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, soprattutto quando erano sopraggiunte e quindi ben note le richieste di ogni interessato per singolo comune e distretto.
Considerato che:
- Risulta allo scrivente che alcuni comuni, che hanno ricevuto da parte delle strutture interessate le istanze di richieste di autorizzazione alla realizzazione, non hanno proceduto come sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia (L.R. n. 9/2017) a trasmettere tale istanza alla Regione nei tempi e nei modi previsti, impedendo alla stessa di includere tale richieste tra tutte quelle da esaminare comparativamente;
- Risulta altresì che altre richieste, regolarmente inoltrate dai Comuni, non sarebbero state prese in considerazione dal Dipartimento regionale;
- Tali omissioni, oggetto di ricorsi giurisdizionali, ove effettivamente avvenute vizierebbero l’intera procedura;
- Comunque la eterogeneità dei requisiti previsti nel Regolamento così come la loro integrazione con successive delibere e circolari appare illegittima oltre che indicativa di una incompletezza dell’atto regolamentare;
- Ancora i pareri delle singole ASL con riferimento alla localizzazione sono stati resi mediante precipua individuazione dei singoli Comuni, conoscendo quindi a monte l’esatta rappresentazione delle richieste, dei territori di provenienza, dei nominativi stessi delle strutture e loro posizione nell’ambito dei requisiti regolamentari e ulteriori.
Tutto ciò premesso
Interroga la Giunta e l’Assessore competente per:
– verificare la correttezza di quanto innanzi precede;
– sapere se non ritenga necessario rivedere la disciplina in questione sì da fissare tutte le norme applicabili in maniera uniforme all’interno del regolamento, senza quindi operare integrazioni e modifiche mediante successivi atti deliberativi o circolari, e ciò al fine di rendere la procedura più trasparente e corretta, nonché più rispondente alle esigenze di cura ed assistenza della particolare utenza che si rivolgerà a questi servizi.
Il Consigliere Regionale
Mario Conca