Autovelox SS 96 – il Prefetto ha finalmente risposto alle mie Pec, tutte le multe elevate sono da annullare, fate ricorso, non fosse altro perché il segnale posto a 600 metri è privo dello stilema raffigurate il casco nero come prescritto dalla vigente normativa. In verità è da rimuovere per molte altre ragioni, nell’articolo lo spiego dettagliatamente accludendo la nota integrale della dottoressa Magno e la mia replica…buona lettura!
Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del governo
Area III
Prot. n. 0057819/26 .22/Area III Bari , 26 giugno 2019
Al Consigliere Regionale Mario Conca conca.mario@pec.consiglio.puglia.it
OGGETTO: Strada Statale 96 – Rilevamento velocità veicoli tramite apparecchiatura “Autovelox ” da parte del Comune d i Grumo Appula.
Si fa riferimento alle segnalazioni della S.V. per comunicare che l’argomento in questione è stato oggetto di un recente incontro presso questa Prefettura, al quale hanno partecipato rappresentanti del Comune di Grumo Appula, della Sezione di Polizia Stradale di Bari e dell’ANAS.
Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che la postazione mobile per il rilevamento della velocità dei veicoli è posizionata sulla S.S. 96 alla progressiva chilometrica 97+500 in località Mellitto, ricadente nell’ambito del territorio comunale di Grumo Appula e presegnalata da apposita ed adeguata cartellonistica stradale “Controllo Elettronico della Velocità” posta al Km.99+43 direzione Bari – Altamura, ed al Km.93+500 direzione Altamura – Bari. Lungo i predetti tratti di strada sono posti, altresì, cartelli stradali indicanti il “cantiere stradale” ed il limite di velocità di 40 km/h.
E’ stato precisato che la postazione è presidiata da un operatore di Polizia Municipale in uniforme e da un tecnico dell’apparecchiatura, nonché da un’auto di servizio con insegne di istituto e lampeggiante blu, preceduta, a circa 600 metri, da segnaletica verticale di avvertimento (stilema raffigurante il casco nero).
Inoltre, l’Anas, Ente proprietario della strada, con ordinanza n. 41/2019/BA del 4/04/2019 a firma del Responsabile Area Compartimentale Puglia, ha disciplinato il traffico veicolare, durante i lavori di completamento ed ammodernamento della strada in questione, disponendo “il limite massimo di velocità di 40Km/h su S.S. 96 BARESE dal km 93+598 al km 99+043 a partire dalle ore 16,00 del 2/04/201 9 fino alle ore 1 8,00 del 30/06/2019”.
Per quanto attiene il regime autorizzatorio, si rileva che, con circolare prot. n. 1 737 del 18/03/2016, il Ministero dei Trasporti, e successivamente il Ministero dell’Interno, con circolare prot. 300/A/5620/1 7/144/5/20/3 del 21/7/2017, hanno evidenziato come “per svolgere accertamenti circa le violazioni dell‘eccesso di velocità con apparecchiature omologate a tale scopo e con la presenza dell‘organo di polizia stradale, non occorra alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente“, rilevando, inoltre, che “gli organi di polizia municipale, nel territorio comunale, sono abilitali a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell‘ambito di espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l‘infrazione sia una strada statale, regionale o provinciale dentro o fuori del centro abitato “.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore precisazione.
Il Prefetto
Magno
Bari, 02.07.2019
Oggetto: Autovelox riscontro nota 26.6.2019 n. 57819
Eccellenza,
in riscontro alla nota in oggetto significo quanto segue.
Fermo l’apprezzamento per il riscontro alla mia segnalazione in ordine all’Autovelox presente sulla SS 96, giova segnalare che le informazioni rese dai vari enti partecipanti all’incontro (Comune e ANAS) sono tuttavia incomplete.
In primo luogo i lavori di completamento della strada, cui ANAS ha fatto riferimento, non hanno interessato il limitato periodo di tempo oggetto dell’ordinanza n. 41 e la limitazione di velocità, fissata in 40 Km/h, è stata imposta sul tratto di strada in questione già da molto tempo prima. Infatti quel cantiere è bloccato da anni per via dei contenziosi, come potrà evincere dalla foto n. 2 che Le riporto in calce. Un limite che, peraltro, alla data del 30.6.2019 ANAS avrebbe dovuto rimuovere e che invece permane.
Né detta società ha fornito spiegazioni in ordine alla ragionevolezza del limite imposto, una volta che l’articolo 142, comma 2, del Codice della Strada consente agli enti proprietari della strada di fissare un limite di velocità inferiore a quelli di cui al precedente comma 1 per ragioni temporanee, con conseguente obbligo di riportare il limite a quello ordinario alla cessazione delle cause che hanno determinato la riduzione, e comunque per il solo scopo di meglio tutelare la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana. Vuol dirsi cioè che ANAS non solo non ha dato atto che detta limitazione non può considerarsi temporanea, ma soprattutto non ha argomentato in ordine alla ragionevolezza del limite, poiché in realtà tale drastica riduzione non garantisce la maggiore sicurezza, ma finisce al contrario per essere causa di incidenti dovuti alle brusche frenate ad opera dei conducenti dei veicoli. All’uopo le basterà verificare tramite gli organi di polizia i numerosissimi tamponamenti che si sono verificati e che hanno fatto registrare notevoli danni a cose e persone. Le segnalo, a tal proposito, il limite di 70 Km/h posto all’altezza di Torre A Mare sulla SS 16 direzione Foggia, dove proprio la presenza di autovelox mobili aveva creato gravi incidenti sì che detti autovelox da anni non vengono più installati al fine di tutelare la pubblica incolumità.
Né il cartello stradale “Controllo elettronico della velocità”, cui si fa riferimento nella nota (riferimenti fotografici n. 1 e 3), consente di ridurre gradualmente la velocità, e ciò non solo perché scarsamente visibile (le dimensioni sono molto ridotte e per questo illeggibili in corsa), ma anche perché i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità in relazione alla velocità locale predominante, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Trattasi peraltro di segnale permanente, che non avrebbe potuto essere apposto poiché manca la preventiva pianificazione coordinata, nonché privo di stilema raffigurate il casco nero come prescritto dalla vigente normativa e utilizzato su altri tratti di strada, tra cui quello rappresentato nella foto n. 4. Percorrendo quotidianamente la predetta strada, posso dichiarare, nella mia qualità di pubblico ufficiale, che mi è capitato di vedere addetti in borghese, auto non di servizio e giammai un lampeggiante accesso. Solo per questa motivazione tutti i verbali elevati dovrebbero essere annullati d’ufficio.
Ma vi è di più.
La circolare del Ministero dell’Interno 21.7.17 citata stabilisce espressamente che per le strade extraurbane secondarie, quali quella di specie, è necessaria l’autorizzazione prefettizia da emettere sentiti gli organi di polizia stradale e su parere conforme dell’ente proprietario della strada (pag. 21 e ss). Detto decreto deve contenere la valutazione in ordine all’elevato livello di incidentalità ed alla documentata impossibilità di procedere alla contestazione immediata per le ragioni strutturali della strada.
Il passaggio della circolare riportato nella nota che riscontro è quindi riferito alla fase di contestazione non immediata e di notifica della violazione, consentendo l’art. 201 CdS la contestazione differita da parte degli organi di polizia municipale in presenza di apparecchiature omologate presidiate dagli agenti. Altro è diverso è il regime autorizzatorio all’installazione dell’autovelox, installazione che deve necessariamente essere preceduta dalle valutazioni e dal decreto di cui innanzi come chiaramente statuito nella medesima circolare.
Nella Sua nota di riscontro non ha fatto menzione all’utilità della piazzola di sosta di cui Le avevo rappresentato. Ripropongo il quesito: una piazzola può essere occupata per un’intera giornata, venendo meno alla sua funzione di fermata temporanea o d’emergenza?
Restando quindi in attesa di ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine a quanto qui esposto, non posso che reiterarle l’invito a far rimuovere quell’autovelox ad horas, in considerazione del fatto che non rispetta le leggi dello Stato e mette in pericolo la pubblica e privata incolumità.
Colgo l’occasione per porgerLe distinti saluti.
Con osservanza
Mario Conca
Allegati fotografici
Foto n. 1 Cartello Stradale senza stilema SS 96 direzione Altamura – Bari
Foto n. 2 Inizio Cantiere senza lavori direzione Bari – Altamura
Foto n. 3 Cartello Stradale senza stilema SS 96 direzione Bari – Altamura
Foto n. 4 Esempio di Cartello Stradale con stilema sulla SS 7 in direzione Taranto e senza guardrail, posto ad una giusta altezza e ben visibile al guidatore