Al Presidente del Consiglio Regionale
Mario Loizzo
Via Capruzzi n° 204
OGGETTO: riconoscimento indennità di terapia intensiva e sub-intensiva al personale del
SET 118 e Medicina Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
MOZIONE
Il Consiglio Regionale della Puglia
Premesso che
- Tra gli obiettivi della politica sanitaria regionale vi è quello di “Razionalizzazione organizzativa e potenziamento della qualità dell’offerta sanitaria del SSR, migliorando l’efficienza per garantire la sostenibilità del S.S.R”;
- Il personale infermieristico operante nel Servizio di Emergenza Territoriale 118 e di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza assume un ruolo delicato ed impegnativo all’interno del sistema sanitario, essendo tenuto ad effettuare immediati e precisi interventi, spesso salvavita;
- Il personale infermieristico del SET 118 adotta protocolli assistenziali avanzati da adattare a situazioni e luoghi disagevoli: è abituato a lavorare in condizioni meteo avverse, a lavorare in sicurezza in situazioni ambientali complesse, a scendere imbracato da dirupi, ad essere verricellato da elicotteri o trasportato con Motovedette della GC, ad intervenire in spazi confinati come quelli degli stabilimenti industriali; è pronto ad accogliere migranti dopo aver effettuato un servizio ordinario, e tanto altro ancora;
- Il personale infermieristico del Servizio di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza è personale pronto ad accogliere pazienti con ogni problematica clinica, a gestire situazioni sanitarie difficili che passano dai pazienti pediatrici a quelli geriatrici, a sostenere situazioni al limite della tensione dove la freddezza dimostrata durante la prestazione lascia il posto alle manifestazioni da stress. Spesso si lavora con carichi estenuanti per rispondere alle esigenze di salute della popolazione che affolla i Pronto Soccorso a causa di una riorganizzazione della Sanità Locale poco attenta ed aderente alle reali esigenze di salute dei cittadini, subendo, a volte, aggressioni da parte dell’utenza.
- Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche di FOGGIA-LECCE-TARANTO, in una nota inviata al Presidente e Assessore alla Salute della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano ed al direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti Dott. Giancarlo Ruscitti, hanno richiesto il riconoscimento e la corresponsione dell’indennità di rischio come giusto ritorno della professionalità giornalmente profusa, della formazione costante, dei rischi connessi all’aumento esponenziale dei carichi assistenziali e all’utilizzo di strumentazione sanitaria di avanguardia;
- l’istanza non ha tuttavia ricevuto positivo riscontro;
- è peraltro necessario predisporre un adeguato Documento per la Valutazione dei Rischi per il personale dei Servizio di Emergenza Territoriale e Pronto Soccorso in modo da incentivare il richiesto riconoscimento dell’indennità di rischio. Questo in funzione delle situazioni lavorative disagevoli che vengono affrontate quotidianamente: rischio psicologico, rischio atti di violenza, rischio da videoterminale, peculiari situazioni disagevoli derivanti dallo svolgimento del lavoro in ambienti particolari e/o ambienti non predeterminabili, presenza anche contemporanea di numerosi fattori trasversali (clima e intemperie, illuminazione, affollamento, ecc.), la pressione dell’emergenza e delle poche possibilità di adottare soluzioni alternative e meno rischiose, rischi da esposizione a rumore, rischio di incidenti stradali (in occasione della conduzione dei veicoli durante il soccorso extraospedaliero), rischio da esposizione a bronco-irritanti e cancerogeni dovuta al traffico urbano;
- La figura dell’Infermiere del Sistema di Emergenza-Urgenza riveste un ruolo strategico: il professionista è nella maggior parte dei casi un fondamentale collaboratore per la componente medica, è una figura indispensabile per l’inquadramento diagnostico precoce nelle patologie tempo dipendenti, per l’inquadramento di processi finalizzati alla tempestività del trattamento essenziali per la salvaguardia della vita e/o della salute dei pazienti;
Considerato che
- La professione infermieristica in ambito dei Servizi di Emergenza-Urgenza ha valenza strategica, in quanto è figura professionale in grado di contribuire enormemente al potenziamento della qualità dell’offerta sanitaria;
- Nel quadro del Riordino dei Servizi di Emergenza-Urgenza all’infermiere in virtù del DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di emergenza”, che all’art. 10 riporta quanto segue: “il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal Medico responsabile del servizio”, e di quanto sancito dal DM 739/94 e dalla Legge n. 42/99 è riconosciuta specifica autonomia e responsabilità professionale in ambito preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo;
- Nel CCNL comparto sanità, periodo 2016-2018, all’art. 86 “Indennità per particolari condizioni di lavoro” comma 10 stabilisce che: “Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel comma 6 (terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive e servizi di nefrologia e dialisi, servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 1.1998 e s.m.i) , possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.”. … Nel nuovo “Fondo condizioni di lavoro ed incarichi”, di cui all’art.80 comma 2 del nuovo CCNL confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell’anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori: a) le risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”; b) le seguenti risorse del precedente “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”;
- l’indennità di cui innanzi ben può spettare quindi non solo all’infermiere stabilmente adibito ai servizi prestati nelle terapie intensive e nelle sale operatorie e nelle terapie sub-intensive, ma anche all’infermiere non adibito a tali servizi, che tuttavia abbia prestato servizio – in qualsiasi reparto o divisione specialistica di un Presidio Ospedaliero – e sia stato chiamato a svolgere attività di terapia intensiva o sub-intensiva, talché ne sia risultata in concreto un’elevata specializzazione dell’attività svolta, la gravosità della prestazione e l’esposizione ad una peculiare situazione di rischio per effetto della responsabilità assunta verso pazienti con codice giallo o rosso, necessitanti di interventi di terapia intensiva o sub intensiva prima dell’invio ad altri reparti;
- In altre Regioni (es. Lazio, Umbria) gli organi di governo hanno già riconosciuto i disagi ed i rischi che corrono questi professionisti in ambito lavorativo attraverso la corresponsione dell’indennità di terapia intensiva, ex. Art 44, comma 6, lettera a) CCNL, al personale in questione.
Impegna il Governo Regionale a
- Riconoscere la valenza strategica dell’Infermiere del Servizio di Emergenza Territoriale 118 e di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza quale professionista fondamentale per la salvaguardia della salute della popolazione, componente strategico per la salvaguardia della vita dei pazienti.
- Riconoscere la figura professionale dell’infermiere di Emergenza-Urgenza come utile a rendere il Sistema Sanitario Regionale più economico, efficace ed efficiente.
- Riconoscere quelle condizioni di disagio e rischio che caratterizzano la professione dell’Infermiere del Servizio di Emergenza Territoriale 118 e di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza.
- A considerare, visti i disagi ed i rischi riconosciuti, anche in previsione del Riordino del Sistema di Emergenza-Urgenza Regionale, la corresponsione di un’indennità per ogni giornata di servizio prestata attraverso lo stanziamento di Risorse Aggiuntive Regionali da far confluire nel “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”, di cui all’art.80 del “nuovo CCNL”per i servizi indicati all’art.86 comma 6 individuabili dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.
Bari
Mario Conca