Sanità. Conca presenta proposta di legge per incentivare l’installazione di telecamere nelle strutture socio sanitarie…

“Vogliamo incentivare l’installazione di telecamere di videosorveglianza nelle strutture socio sanitarie pugliesi per l’assistenza di anziani e persone con disabilità. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di persone deboli e fragili”. Lo dichiara il consigliere Mario Conca primo firmatario della proposta di legge presentata dal M5S “Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e disabili”, che prevede che le strutture sanitarie possano accedere a un contributo non inferiore al 50% del costo per l’installazione di un sistema di videosorveglianza.

“Questa proposta, in linea con i provvedimenti già adottati in altre regioni, non tutela solo gli anziani e le persone con disabilità – continua il pentastellato –  ma anche il personale socio sanitario e tutto il management che lavora in una struttura di assistenza. Purtroppo leggiamo sempre più spesso di maltrattamenti ai danni degli ospiti di queste strutture, per questo occorre fare qualcosa e non limitarsi a dichiarazioni di circostanza a posteriori”. Le immagini saranno registrate nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria sulla privacy, criptate e visibili solo alle Forze di Polizia a seguito di denuncia di reato.

 

“Mi auguro che la proposta venga calendarizzata al più presto. Si tratta di una legge assolutamente doverosa per tutelare le persone più fragili”.

PROPOSTA DI LEGGE 

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale “Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e disabili”

Relazione illustrativa
La presente proposta di legge si pone quale obiettivo la tutela della sicurezza degli ospiti delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza agli anziani ed ai disabili attraverso l’incentivazione all’installazione di strumenti di videosorveglianza.
La necessità di installare telecamere nelle predette strutture trova origine sia negli episodi – denunciati alle autorità competenti e spesso riportati in cronaca – occorsi ai danni degli ospiti, sia nella contestuale necessità di offrire strumenti di difesa e tutela agli operatori del settore coinvolti sì da evitare accuse pretestuose e non rispondenti a realtà.
Ciò premesso, con riferimento al contesto normativo si evidenzia quanto segue.
Prima della riforma del 2018, il Codice della privacy prevedeva – all’art. 134, ora abrogato – che il Garante dovesse farsi promotore di codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza del trattamento. In assenza di previsioni legislative, il Garante ha dunque emanato una serie di provvedimenti generali, l’ultimo dei quali in data 8 aprile 2010, per delineare presupposti e modalità del trattamento di dati personali acquisiti tramite strumenti elettronici di rilevamento di immagini. In primo luogo, il Garante ha riconosciuto la liceità della videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati e purché: a) il trattamento dei dati sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente (per i soggetti pubblici, lo svolgimento di funzioni istituzionali; per i soggetti privati e gli enti pubblici economici ad esempio l’adempimento ad un obbligo di legge); b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; c) l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Il Garante detta quindi prescrizioni per quanto riguarda l’informativa (gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata), la verifica preliminare del Garante, la designazione degli incaricati del trattamento e la durata dell’eventuale conservazione delle immagini.
Nel predetto provvedimento è dedicato agli ospedali e ai luoghi di cura uno specifico paragrafo. Il Garante afferma che l’eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati. Inoltre, il titolare del trattamento deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico); particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli 7 adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell’immagine solo del proprio congiunto o conoscente. Il Garante ribadisce che le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196 del 2003) e che va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
Più di recente con decreto legislativo n. 101 del 2018 il legislatore ha dettato disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GRDP, regolamento generale sulla protezione dei dati), abrogando numerosi articoli del Codice. La disciplina del trattamento di dati che presenta rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico è ora contenuta nell’art. 2-quinquiesdecies del Codice della privacy, in base al quale «Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare».
A livello regionale alcune Regioni hanno già provveduto a normare la videosorveglianza nelle strutture di che trattasi. Tra queste in Liguria la l.r. 11 maggio 2017, n 9 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private disciplina le procedure e i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio delle attività, per l’accreditamento istituzionale nonché le procedure per la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento” comprende fra i requisiti necessari per l’autorizzazione l’obbligo di installare un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso nei presidi che ospitano soggetti con grave condizione di non autosufficienza (es. esiti traumi cranici, stato di minima responsività, ecc.). Successivamente, il Consiglio regionale ligure, nella seduta del 10 luglio 2018, ha deliberato, a decorrere dal 31 gennaio 2019 (inizialmente il termine era stato posto a giugno 2018), l’entrata in vigore dell’obbligo di installare un sistema di videosorveglianza in tutte le strutture sociosanitarie della Liguria. In Lombardia la legge regionale 22 febbraio 2017, n. 2 ha inteso favorire, attraverso l’erogazione di contributi, l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e nelle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili (RSD) pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare i propri livelli di sicurezza nell’erogazione dei servizi offerti. Per assicurare il conseguimento di tali finalità, la Giunta regionale si è impegnata a promuovere appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori delle RSA e delle RSD, in cofinanziamento non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute. Il 25 ottobre 2017 è stato pubblicato sul Burl il “Bando per l’erogazione di contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia” che operano sul territorio regionale, per la realizzazione di nuovi impianti in strutture ubicate in Regione Lombardia. Anche la Regione Abruzzo con LR. n. 46/2017 ha concesso l’erogazione di contributi alle strutture socio sanitarie per l’installazione di telecamere.
È in linea con i provvedimenti legislativi adottati da altre Regioni e nel rispetto della sovraordinata normativa nazionale e comunitaria che con la presente proposta di legge si intende incentivare l’installazione degli impianti di videosorveglianza.
Nell’articolo 1 della proposta sono indicate le finalità.
L’articolo 2 prevede l’erogazione di contributi in favore delle strutture che intendono installare gli impianti di videosorveglianza.
L’articolo 3 disciplina le modalità di registrazione e utilizzo delle immagini, richiamando le fonti sovraordinate e consentendo l’acquisizione delle immagini solo alle Forze di Polizia .
L’articolo 4 ha lo scopo di attestare la compatibilità dell’erogazione dei contributi con la normativa sugli aiuti di Stato.
L’articolo 5 contiene la norma finanziaria, indicando le relative coperture .

Proposta di legge regionale
Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e disabili

Art. 1
(Oggetto e finalita’)
1. La Regione favorisce, attraverso l’erogazione di contributi, l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle aree comuni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e diversamente abili, pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare i livelli di sicurezza e garantire elevati standard di qualita’ nell’erogazione dei servizi offerti.

Art. 2
(Modalità d’intervento)
1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta Regionale promuove appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all’articolo 1, in cofinanziamento non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi.
3. L’elenco delle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato con evidenza sul sito internet della Giunta regionale.

Art. 3
(Regolamentazione dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza)
1. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dalle altre normative nazionali e comunitarie vigenti in materia e dalle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori.
3. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di Polizia a seguito di denuncia di reato presentata alla competente autorità.

Art. 4
(Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato)
1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 5
(Norma finanziaria)
1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, e’ autorizzata per l’anno 2019 la spesa complessiva di euro 200.000,00 mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato “Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 01 “Spese correnti”, alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” – UPB 06.02.01.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

I Consiglieri regionali M5S

Mario Conca

x

Check Also

LA MIA INTERVISTA A CANALE 2

Ad un anno dall’inizio di questa emergenza sanitaria stiamo peggio di prima, facciamo il punto ...