SIC Murgia Alta: “Area di inestimabile valore geologico e ambientale, in stato di abbandono. La Regione realizzi il piano di gestione del sito

 

Abbiamo presentato presentato un’interrogazione all’Assessore con delega all’Ambiente Michele Emiliano, in merito ai ritardi nella designazione delle Zone Speciali di Conservazione nella Regione Puglia, con particolare riferimento al SIC – ZPS IT9120007 “Murgia Alta”.

“Con questa  – dichiarano i pentastellati – che segue una precedente e analoga presentata il 19/05/2016 alla quale non è stata fornita alcuna risposta, chiediamo chiarimenti in merito ai ritardi della Regione nella definizione delle misure di conservazione per i SIC pugliesi, che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione, funzionali alla designazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).”

Nel territorio regionale sono stati individuati 92 siti della rete Natura 2000, di questi 24 devono ancora essere designati ZSC. La Direttiva “Habitat” dispone, infatti, che lo Stato membro provveda entro il termine massimo di sei anni alla trasformazione dei SIC in ZSC e che le Regioni definiscano le misure di conservazione e, ove necessario, i piani di gestione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat presenti, anche alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono sui siti. A causa del mancato rispetto di tali adempimenti da parte dell’Italia, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2015/2163.

Nell’interrogazione i Consiglieri hanno inoltre posto l’attenzione in modo particolare sul SIC IT9120007 – “Murgia Alta” per conoscere quali azioni la Regione intenda intraprendere in merito all’adozione del relativo piano di gestione, per salvaguardare i valori ecologici rappresentati dal patrimonio geologico e speleologico delle grotte “Montenero-Dellisanti 1-6” ricomprese nel SIC “Murgia Alta”. Nel maggio del 2005, infatti, il geologo Ruggiero Maria Dellisanti scoprì, all’interno di una cava in località Porcili del comune di Minervino Murge, un importante gruppo ipogeo carsico composto da sei cavità. Nonostante l’elevato valore del sito, negli anni tali cavità carsiche sono state compromesse dalle attività estrattive svolte nell’area di cava. L’attività esplorativa, effettuata solo parzialmente, ha evidenziato sino ad ora grotte con profondità compresa tra i 27 e i 135 metri e non si esclude che il completamento dell’attività esplorativa possa portare alla luce altre rilevanti forme carsiche epigee e ipogee che presentino uno sviluppo addirittura maggiore delle note “Grotte di Castellana”. Le grotte “Montenero-Dellisanti 1-6” sono state inserite nel catasto regionale delle grotte e per le cavità carsiche site in contrada “Porcili” sono state adottate misure di salvaguardia, ai sensi della l.r. 32/1986 sulla tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico, dirette ad evitarne la distruzione, il danneggiamento, l’inquinamento e il degrado.

“Il patrimonio carsico – concludono i cinquestelle – rappresenta una rilevante risorsa ambientale per la regione tuttavia oggi, l’area versa in uno stato di degrado e abbandono e il realizzando piano di gestione per il sito SIC – ZPS “Murgia Alta”, in cui ricade l’area delle grotte, non solo eviterebbe la procedura d’infrazione, ma contribuirebbe anche alla tutela del patrimonio carsico e produrrebbe ricadute economiche per la comunità locale attraverso la realizzazione di forme di turismo sostenibili quale può essere la discesa in grotta e la valorizzazione didattica dell’area carsica anche per la presenza di un geosito.”

 

Qui di seguito il testo dell’interrogazione

 

Al Presidente del Consiglio Regionale

All’assessore con delega all’Ambiente

Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta – Ritardi nella designazione delle Zone Speciali di conservazione nella Regione Puglia, con particolare riferimento al SIC ZPSIT9120007 “Murgia Alta”.

I sottoscritti Consiglieri Regionali Antonio Salvatore Trevisi, Rosa Barone e Mario Conca componenti del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle, espongono quanto segue,

PREMESSO CHE:
• ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”), recepita in Italia con il D.P.R. 357/97, adottata al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo, e della Direttiva 2009/147/CE (“Uccelli Selvatici”) è prevista la costituzione della rete ecologica europea, denominata NATURA 2000, mediante l’individuazione di Siti d’Importanza Comunitaria (SIC), di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS);
• ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva Habitat, lo Stato membro interessato, quando un sito è stato inserito dalla Commissione europea nell’elenco dei SIC, deve provvedere entro il termine massimo di sei anni dall’adozione del rispettivo elenco a designare tale sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) (tale termine per alcuni dei SIC della Regione Puglia non risulta rispettato), stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali individuati nella Direttiva, tenendo conto dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su tali siti;
• gli Stati membri stabiliscano per le ZSC le misure di conservazione necessarie che implicano l’adozione di appropriati piani di gestione. In particolare, gli articoli 4 e 6 del D.P.R. dell’8 settembre 1997 n. 357 prevedono che spetta alle regioni adottare per le ZSC, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nei siti. Qualora le ZSC ricadano all’interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Sul punto si evidenzia che al fine di attuare concretamente le Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e salvaguardare gli habitat di notevole pregio, con deliberazione del 2/12/1996, il Comitato per le aree naturali protette del Ministero dell’Ambiente integrava l’art. 3, comma 4, della legge quadro n. 394/1991, definendo come area protetta anche la Zona di Protezione Speciale (ai sensi della citata Direttiva 79/409/CEE, concernente in particolare la conservazione degli uccelli selvatici) e la Zona Speciale di Conservazione, (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE). Pertanto, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) venivano classificate dallo stesso Ministero come aree naturali protette. Tale classificazione veniva condivisa e fatta propria dalla Cassazione Penale, Sez. III, che, con sentenza n. 30 del 5/01/2000, così statuiva: “nella nozione di area naturale protetta (secondo la più recente classificazione operata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991, con deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell’ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17.6.1997) rientrano – oltre ai parchi nazionali – i parchi naturali interregionali e regionali, le riserve naturali statali e regionali, le aree protette marine, le zone umide di importanza nazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al D.P.R. n. 448 del 13.3.1976, le zone di protezione speciale degli uccelli selvatici 79/409/CEE, le zone speciali di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. Nonostante la piena e necessaria vigenza della normativa comunitaria e nazionale appena esposta, avente la finalità di tutelare valori ambientali di notevole interesse pubblico, con il decreto del 25 marzo 2005 (ad oggetto “annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)”), il Ministero dell’Ambiente annullava la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2/12/1996, recante il titolo “classificazione delle aree protette”, sulla base del presupposto che l’equiparazione delle ZPS e ZSC alle aree naturali protette avrebbe “di fatto alimentato una conflittualità interpretativa che ha ostacolato la realizzazione degli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e della relativa normativa di recepimento”. L’efficacia del suddetto decreto ministeriale di annullamento è stata sospesa dal TAR Lazio, sez. II bis, con ordinanza del 24 novembre 2005, n. 6856 dopo l’impugnativa dell’associazione ambientale VAS (confermata in grado d’appello da C.d.S., sez. VI, ord. n. 783/06). Successivamente, con deliberazione del 26.3.2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, nel rideterminare il regime di protezione delle aree indicate nell’art. 2 della deliberazione del 2.12.1996, attraverso l’introduzione dell’art. 2/bis fa un espresso rinvio alla disciplina prevista dal D.P.R. 357/1997. Tale decreto dispone espressamente all’art. 4, come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, che qualora le zone speciali di conservazione ricadono all’interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Mentre, per la porzione ricadente all’esterno del perimetro dell’area naturale protetta la regione adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell’area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.

CONSIDERATO CHE:
• attualmente sul territorio pugliese sono stati individuati 92 siti Natura 2000, di questi: 24 sono Siti di Importanza Comunitaria (SIC); 56 sono Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate con il DM 10 luglio 2015 e il DM 21 marzo 2018; 12 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS);
• a partire dal 2008, la Regione ha avviato la predisposizione dei Piani di gestione per alcuni dei SIC designati, scelti essenzialmente tra quelli non interessati dalla presenza di aree naturali protette regionali;
• nel corso del 2013, la Commissione Europea, a seguito della valutazione dello stato di avanzamento della designazione delle ZSC e dell’introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – “Designazione delle Zone speciali di conservazione”, chiedendo chiarimenti in merito al livello di ottemperanza raggiunto e alle prospettive previste dall’Italia per conformarsi agli obblighi previsti e informando che l’eventuale mancato rispetto di tale obbligo avrebbe comportato l’avvio di una procedura di infrazione;
• al fine di evitare l’apertura della procedura di infrazione, con nota prot. n. 0009036 del 6 maggio 2015 il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso lo schema di provvedimento per la designazione di 21 ZSC, chiedendo alla Regione di esprimere la formale intesa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 357/97. La Giunta Regionale, con DGR 1109/2015, ha espresso l’intesa allo schema di provvedimento per la designazione di 21 ZSC. Con DM 10 luglio 2015 sono stati pertanto designati come ZSC 21 siti;
• il caso EU PILOT 4999/13/ENVI si è concluso negativamente e il 22 ottobre 2015 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2015/2163) per aver violato gli obblighi previsti dalla direttiva, ovvero per la mancata designazione delle ZSC entro 6 anni dall’adozione dell’elenco dei SIC e per non aver definito, entro il medesimo termine, le misure di conservazione;
• con il Regolamento regionale 10 maggio 2016, n. 6 la Regione Puglia ha definito le Misure di Conservazione (MDC) di 47 SIC e successive ZSC;
• con nota prot. n. 21739 del 14 settembre 2017 il Ministero ha chiesto alla Regione la formale intesa sullo schema di provvedimento per la designazione di altre 35 ZSC e la Regione con DGR 2291/2017 ha espresso l’intesa sullo schema di provvedimento. Pertanto, con DM 21 marzo 2018 sono state designate 35 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia.

RILEVATO CHE:
• da quanto si evince dalla DGR 2291/2017, per i 24 SIC non ancora designati ZSC la Regione ha proceduto agli adempimenti di competenza, consistenti nella definizione degli obiettivi e delle misure di Conservazione/Piani di gestione, finalizzati a consentirne la designazione come ZSC;
• tra i suddetti SIC rientrano due ampie zone di particolare pregio ambientale e naturalistico: il SIC IT9120007 – “Murgia Alta” e il SIC IT9120011 – “Valle dell’Ofanto – Lago di Capacciotti”, già oggetto di un’interrogazione presentata dai sottoscritti in data 19/05/2016, con prot. n. 20160011070 in entrata (A.C. n. 348), alla quale non è ad oggi pervenuta alcuna risposta e che in questa sede si richiama integralmente anche al fine di sollecitarne una risposta;
• nella zona SIC IT9120007 – “Murgia Alta”, in contrada Porcile, il geologo Ruggiero Dellisanti segnalò più volte all’interno di una cava la presenza di “sei grotte di particolare importanza geologica per la presenza di rilevanti forme carsiche epigee, visibili in parete e ipogee non ancora scoperte e mai catalogate, a una profondità compresa tra i 27 e i 135 metri”. Il sito, ai sensi della l.r. 33/2009, è stato individuato per le sue caratteristiche geologiche, stratigrafiche e didattiche tra i 440 geositi pugliesi. Nonostante la zona fosse stata individuata quale SIC, solo nel marzo 2015 le Autorità italiane, su sollecitazione della DG Ambiente della Commissione Europea, hanno aggiornato lo Standard Data Form del SIC-ZPS “Murgia Alta”, inserendo l’habitat di interesse comunitario 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, che è rappresentato nel sito da ben 212 cavità naturali, tra cui le grotte “Montenero-Dellisanti 1-6”, inserite nel catasto regionale delle grotte di cui alla LR 32/1986;
• il sito suddetto versa in stato di degrado e per lo stesso non risulta essere stata avviata alcuna procedura di tutela e conservazione attraverso l’adozione di uno specifico ed appropriato piano di gestione conforme alle esigenze ecologiche dell’habitat e delle specie presenti, di conseguenza il SIC in oggetto non è stato ancora designato come ZSC, nonostante siano incombenti i rischi di degrado. Inoltre, l’area in questione non risulta essere mai stata bonificata, né tantomeno il Comune di Minervino Murge ha mai emanato un’ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi;
• con deliberazione della Giunta Regionale del 30 novembre 2005 n. 1704 “Tutela cavità carsiche in contrada “Porcilli” in agro di Minervino Murge (Ba), ai sensi della legge regionale n. 32/86” per le cavità carsiche site in contrada “Porcili” è stato stabilito di adottare le misure di salvaguardia di cui alla legge 32/1986 dirette “ad evitare la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento, l’inquinamento ed il degrado delle cavità naturali del territorio”. Tali misure non risultano trovare applicazione visto lo stato di degrado ed abbandono in cui versa il sito, eppure consentirebbero di tutelare un importante sito e di sviluppare un indotto turistico di notevole rilievo;
• è stata più volte denunciata alla Commissione europea la mancata salvaguardia, tutela, protezione e valorizzazione, nonché la mancata verifica dello stato di conservazione dell’habitat naturale relativo al sito delle grotte ricadente nell’area SIC ‘Murgia alta’, specificando, anche con rilievi fotografici, che l’area è compromessa da attività estrattive non conformi alle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e da attività di smaltimento illecito di rifiuti. Inoltre, per la medesima area non è mai stata verificata dai competenti organi regionali la fideiussione per il rispristino ambientale al termine dell’attività estrattiva;
• il SIC in oggetto è inserito all’interno di un’area naturale protetta, tuttavia alcune aree dello stesso ricadono fuori dalla perimetrazione dell’area protetta, pertanto sono soggette ad un differente regime giuridico. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 prevede, infatti, obiettivi più ampi di quelli di cui alla direttiva 92/43/CEE.

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO INTERROGANO LA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE
per sapere:
• quali azioni la Regione intende intraprendere, anche in merito all’effettiva adozione del piano di gestione, per salvaguardare i valori ecologici rappresentati dal patrimonio geologico e speleologico dalle grotte “Montenero-Dellisanti 1-6” ricomprese nel SIC “Murgia Alta”;
• quali azioni la Regione intende intraprendere per salvaguardare le aree dei SIC e ZPS regionali che non ricadono nella perimetrazione dei parchi nazionali e regionali;
• quali azioni la Regione intende intraprendere per salvaguardare le numerose cave abbandonate, presenti sul territorio di Minervino Murge e in tutto il territorio regionale comprese quelle ricadenti nelle aree SIC e ZPS, ai sensi dell’art.6 della Direttiva 92/43 e del D.P.R. 357/97 e di quanto disposto dalle modifiche introdotte al codice penale dal D.lgs. 121/2011 con riferimento ai casi di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto;
• quali siano i motivi dei ritardi nella designazione dei restanti 24 SIC come ZSC, tra i quali risulta ricompreso il SIC “Murgia Alta”, e quali azioni la Regione intende assumere al fine di accelerare la procedura di designazione, adottando all’occorrenza appropriati piani di gestione e le opportune misure conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nei siti, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici;
• quali azioni la Regione intende intraprendere per attuare e controllare la predisposizione dei piani di gestione e per evitare che la procedura di infrazione n. 2015/2163 possa interessare anche la Regione Puglia.

I Consiglieri Regionali M5S

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